{"id":71528,"date":"2025-11-27T09:30:45","date_gmt":"2025-11-27T09:30:45","guid":{"rendered":"https:\/\/studiobarucca.it\/?p=71528"},"modified":"2025-11-27T09:47:34","modified_gmt":"2025-11-27T09:47:34","slug":"crediti-dimposta-per-imprese-e-professionisti-nel-dl-rilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/2025\/11\/27\/crediti-dimposta-per-imprese-e-professionisti-nel-dl-rilancio\/","title":{"rendered":"Crediti d\u2019imposta per imprese e professionisti nel DL Rilancio"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221; _builder_version=&#8221;4.24.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; custom_padding=&#8221;0px||||false|false&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.24.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_column _builder_version=&#8221;4.24.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; type=&#8221;4_4&#8243; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.24.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;]<\/p>\n<p><strong>Crediti d\u2019imposta per adeguamento ambienti di lavoro e per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l\u2019acquisto di dispositivi di protezione<\/strong><\/p>\n<p>Il \u201cDecreto Cura Italia\u201d del 17 marzo aveva gi\u00e0 introdotto uno specifico credito d\u2019imposta a favore di imprese e professionisti per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d\u2019imposta 2020; successivamente il \u201cDecreto Liquidit\u00e0\u201d del 8 aprile ampliava l\u2019applicabilit\u00e0 del credito, estendendolo anche alle spese sostenute nell\u2019anno 2020 per l\u2019acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall\u2019esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.<\/p>\n<p>Ora il Decreto Rilancio, abrogando le precedenti disposizioni, ha rivisto le agevolazioni in esame e ha esteso, per alcuni soggetti, le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione \/ prevenzione e distanziamento sociale.<\/p>\n<p><strong>1- Credito d\u2019imposta per adeguamento ambienti di lavoro (art.120 D.L. Rilancio)<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 riconosciuto un credito d\u2019imposta pari all\u201960% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di \u20ac 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione \u00e8 riconosciuta a favore:<\/p>\n<p>\u2013 delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);<\/p>\n<p>-degli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa \/ lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all\u2019Allegato 1, DL n. 34\/2020, ossia:<\/p>\n<p>Codice attivit\u00e0 \u2013 Descrizione<\/p>\n<p>551000 Alberghi<\/p>\n<p>552010 Villaggi turistici<\/p>\n<p>552020 Ostelli della giovent\u00f9<\/p>\n<p>552030 Rifugi di montagna<\/p>\n<p>552040 Colonie marine e montane<\/p>\n<p>552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed<\/p>\n<p>and breakfast, residence<\/p>\n<p>552052 Attivit\u00e0 di alloggio connesse alle aziende agricole<\/p>\n<p>553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte<\/p>\n<p>559010 Gestione di vagoni letto<\/p>\n<p>559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero<\/p>\n<p>561011 Ristorazione con somministrazione<\/p>\n<p>561012 Attivit\u00e0 di ristorazione connesse alle aziende agricole<\/p>\n<p>561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto<\/p>\n<p>561030 Gelaterie e pasticcerie<\/p>\n<p>561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti<\/p>\n<p>561042 Ristorazione ambulante<\/p>\n<p>561050 Ristorazione su treni e navi<\/p>\n<p>562100 Catering per eventi, banqueting<\/p>\n<p>562910 Mense<\/p>\n<p>562920 Catering continuativo su base contrattuale<\/p>\n<p>563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina<\/p>\n<p>591400 Attivit\u00e0 di proiezione cinematografica<\/p>\n<p>791100 Attivit\u00e0 delle agenzie di viaggio<\/p>\n<p>791200 Attivit\u00e0 dei tour operator<\/p>\n<p>799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e<\/p>\n<p>d\u2019intrattenimento<\/p>\n<p>799019 Altri servizi di prenotazione e altre attivit\u00e0 di assistenza turistica non svolte<\/p>\n<p>dalle agenzie di viaggio nca<\/p>\n<p>799020 Attivit\u00e0 delle guide e degli accompagnatori turistici<\/p>\n<p>823000 Organizzazione di convegni e fiere<\/p>\n<p>900101 Attivit\u00e0 nel campo della recitazione<\/p>\n<p>900109 Altre rappresentazioni artistiche<\/p>\n<p>900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e<\/p>\n<p>spettacoli<\/p>\n<p>900202 Attivit\u00e0 nel campo della regia<\/p>\n<p>900209 Altre attivit\u00e0 di supporto alle rappresentazioni artistiche<\/p>\n<p>900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche<\/p>\n<p>910100 Attivit\u00e0 di biblioteche ed archivi<\/p>\n<p>910200 Attivit\u00e0 di musei<\/p>\n<p>910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili<\/p>\n<p>910400 Attivit\u00e0 degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali<\/p>\n<p>932100 Parchi di divertimento e parchi tematici<\/p>\n<p>932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali<\/p>\n<p>960420 Stabilimenti termali<\/p>\n<p>In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:<\/p>\n<p>-quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;<\/p>\n<p>-l\u2019acquisto di arredi di sicurezza;<\/p>\n<p>-gli investimenti in attivit\u00e0 innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo \/ acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa;<\/p>\n<p>-l\u2019acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.<\/p>\n<p>Utilizzo del credito d\u2019imposta<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta in esame:<\/p>\n<p>-\u00e8 cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti;<\/p>\n<p><strong>-\u00e8 utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.<\/strong><\/p>\n<p>Non operano i limiti di \u20ac 700.000 annui per l\u2019utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388\/2000 (aumentato a \u20ac 1.000.000, per il 2020, dall\u2019art. 147, DL n. 34\/2020); \u20ac 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1,<\/p>\n<p>comma 53, Legge n. 244\/2007.<\/p>\n<p><strong>2- Credito d\u2019imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l\u2019acquisto di dispositivi di protezione (art.125 DL Rilancio)<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 previsto a favore di imprese \/ lavoratori autonomi \/ enti non commerciali (compresi ETS \/ Enti religiosi riconosciuti) un credito d\u2019imposta pari al 60% (fino ad un massimo di \u20ac 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:<\/p>\n<p>-sanificazione degli ambienti in cui si esercita l\u2019attivit\u00e0 lavorativa \/ istituzionale e degli strumenti utilizzati nell\u2019ambito di tali attivit\u00e0;<\/p>\n<p>-acquisto di:<\/p>\n<p>dispositivi di protezione individuale (DPI -ad esempio, mascherine \/ guanti \/ visiere \/ occhiali protettivi \/ tute protettive \/ calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;<\/p>\n<p>prodotti detergenti \/ disinfettanti;<\/p>\n<p>DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri \/ termoscanner \/ tappeti \/ vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;<\/p>\n<p>dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione (ad esempio, barriere \/ pannelli protettivi) .<\/p>\n<p><strong>Utilizzo del credito d\u2019imposta:<\/strong><\/p>\n<p><strong>o nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa al 2020 (anno di sostenimento delle spese); oppure in compensazione tramite il mod. F24.<\/strong><\/p>\n<p>Non operano i limiti di \u20ac 700.000 annui per l\u2019utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a \u20ac 1.000.000, per il 2020, dall\u2019art. 147 DL n. 34\/2020) e di \u20ac 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi.<\/p>\n<p>Il credito non \u00e8 tassato fini IRPEF \/ IRES \/ IRAP.<\/p>\n<p><em>NB. L\u2019Agenzia delle Entrate dovr\u00e0 emanare le disposizioni attuative dell\u2019agevolazione in esame.<\/em><\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><strong>Credito d\u2019imposta per canoni di locazioni immobili (art.28 DL Rilancio e, prima, art. 65 del Decreto \u201cCura Italia\u201d)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1- Credito d\u2019imposta negozi e botteghe (art.65 DL \u201cCura Italia\u201d)<\/strong><\/p>\n<p>Il Decreto \u201cCura Italia\u201d pubblicato il 17 marzo ha introdotto gi\u00e0 un credito di imposta sui canoni di locazione di negozi e botteghe, unicamente per immobili di categoria catastale C1.<\/p>\n<p>Soggetti rientranti nella previsione: esercenti attivit\u00e0 di impresa (e quindi non professionisti) che hanno visto la propria attivit\u00e0 sospesa in seguito all\u2019emergenza covid-19 (sono escluse quindi le attivit\u00e0 non sospese, cfr. allegati 1 e 2 del Dpcm del 11 marzo 2020).<\/p>\n<p>Importo del credito: il 60% del canone di affitto di<span>\u00a0<\/span><strong>marzo.<\/strong><\/p>\n<p>Utilizzo del credito: esclusivamente in compensazione con modello F24 codice tributo 6914.<\/p>\n<p><strong>2- Credito d\u2019imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art.28 DL Rilancio)<\/strong><\/p>\n<p>Il DL \u201cRilancio\u201d interviene introducendo un nuovo credito di imposta differente rispetto al precedente.<\/p>\n<p>Soggetti rientranti nell\u2019agevolazione:<\/p>\n<p>-tutti i soggetti esercenti attivit\u00e0 di impresa, lavoratori autonomi e anche i professionisti;<\/p>\n<p>-enti non commerciali, per gli immobili non abitativi destinati alle attivit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n<p>Sono esclusi i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni nell\u2019anno 2019.<\/p>\n<p>Le strutture alberghiere, invece, possono fruire del credito a prescindere dai volumi dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>Importo del credito: 60% dell\u2019ammontare mensile del canone<span>\u00a0<\/span><strong>pagato<\/strong><span>\u00a0<\/span>per la locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 per il trimestre marzo-aprile-maggio 2020. Per le attivit\u00e0 stagionali invece i mesi di riferimento sono aprile-maggio e giugno.<\/p>\n<p>Per gli affitti di azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 economica e per i contratti a prestazioni complesse l\u2019importo del credito d\u2019imposta \u00e8 pari al 30% del canone.<\/p>\n<p>Se per i contratti di affitto \u00e8 richiesto il versamento dell\u2019importo del canone, per i contratti di leasing immobiliare \u00e8 ammesso il credito di imposta anche nel caso di sospensione del pagamento delle rate.<\/p>\n<p>Immobili di riferimento: La presente norma attribuisce il credito d\u2019imposta per qualsiasi immobile non abitativo destinato allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Condizioni per aver diritto al credito:<\/p>\n<p>aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto a ciascun mese dell\u2019analogo trimestre del 2019.<\/p>\n<p>Da quanto detto, sembrerebbero escluse le attivit\u00e0 nate da marzo 2019.<\/p>\n<p>Utilizzo del credito: in compensazione con modello F24, \u201csuccessivamente all\u2019avvenuto pagamento dei canoni\u201d (ovvero a decorrere dal giorno del pagamento del canone al locatore), oppure nell\u2019ambito della dichiarazione dei redditi es. 2020 (Redditi 2021).<\/p>\n<p><strong>Per il mese di marzo, la fruizione del presente credito d\u2019imposta \u00e8 ovviamente alternativa alla fruizione del credito d\u2019imposta per botteghe e negozio esaminato al punto precedente.<\/strong><\/p>\n<p>Entrambi i crediti di imposta per locazioni sono non \u00e8 imponibili ai fini Irpef\/Ires n\u00e8 Irap.<\/p>\n<p><em>NB. La norma prevede l\u2019emanazione di apposito Provvedimento attuativo.<\/em><\/p>\n<p><strong>***<\/strong><\/p>\n<p><strong>Possibile cessione dei crediti d\u2019imposta per adeguamento ambienti di lavoro, per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e per canoni di locazione (art.122 DL Rilancio)<\/strong><\/p>\n<p>I crediti di imposta esaminati possono essere oggetto di cessione (anche parziale) da parte del (primo) beneficiario a terzi (anche istituti di credito e altri intermediari finanziari) che potranno utilizzarlo nelle stesse modalit\u00e0 con cui poteva utilizzarlo il cedente.<\/p>\n<p>E\u2019 importante precisare che la quota di credito non utilizzata entro l\u2019anno, non \u00e8 riportabile n\u00e9 rimborsabile (se non usata viene persa).<\/p>\n<p>Il controllo da parte dell\u2019Amministrazione continua ad essere applicabile al contribuente cedente; il cessionario risponde solo delle modalit\u00e0 di utilizzo del credito stesso o del maggiore utilizzo rispetto allo spettante.<\/p>\n<p>Consulta la nostra pagina Facebook<span>\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/Konsulteam\">https:\/\/www.facebook.com\/Konsulteam<\/a><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Crediti d\u2019imposta per adeguamento ambienti di lavoro e per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l\u2019acquisto di dispositivi di protezione Il \u201cDecreto Cura Italia\u201d del 17 marzo aveva gi\u00e0 introdotto uno specifico credito d\u2019imposta a favore di imprese e professionisti per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":71527,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-71528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71528"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71528\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71531,"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71528\/revisions\/71531"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71527"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiobarucca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}