Spesso, con riferimento soprattutto ad attività stagionali, i datori di lavoro fanno ricorso alle prestazioni di lavoro di minorenni. La disciplina in materia è particolarmente complessa e spesso si fa fatica a comprendere in quali circostanze le prestazioni lavorative svolte da minori di 18 anni siano consentite. Nei paragrafi successivi si chiariranno dei concetti utili a comprendere il fenomeno, seguendo la struttura della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla “tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”. La disciplina offre tutela riguardo sia i rapporti di lavoro inquadrabili nello schema del lavoro subordinato sia tutti gli altri (Cassaz., Sez. Lav., 19.02.1987, n. 1816).
Le categorie di minori
La L. 977/1967 distingue due particolari categorie di minori:
- bambini: minori che hanno meno di 15 anni oppure più di 15 anni di età ma ancora soggetti all’obbligo scolastico;
- adolescenti: minori tra i 15 e i 18 anni di età non più soggetti all’obbligo scolastico.
Attività consentite per i bambini
Le uniche attività in cui possono essere impiegati i bambini sono:
- attività di carattere culturale;
- attività di carattere artistico;
- attività di carattere sportivo;
- attività di carattere pubblicitario;
- attività nel settore dello spettacolo.
In tali attività la durata massima dell’orario giornaliero è di 7 ore, mentre quella riguardante l’orario settimanale è di 35 ore.
È prevista inoltre la possibilità per i bambini di prestare lavoro notturno, in ogni caso non oltre le ore 24 e con un riposo immediatamente successivo di almeno 14 ore consecutive.
L’ammissione al lavoro dei bambini nei settori suddetti è subordinata (art. 4, comma 2, L. 977/1967) a 3 requisiti:
- assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale;
- deve trattarsi di attività che non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale;
- vi sia autorizzazione scritta della direzione provinciale del lavoro.
Attività consentite per gli adolescenti
Fatta eccezione per i settori specificati nel paragrafo seguente, per la generalità dei settori l’ammissione al lavoro è subordinata a due requisiti:
- 16 anni di età (ad eccezione dei rapporti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ai quali sono ammessi anche adolescenti che hanno compiuto 15 anni);
- obbligo scolastico assolto.
L’orario di lavoro, per gli adolescenti, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Attività consentite per gli adolescenti nel lavoro non subordinato
Sono esclusi dalla disciplina in materia di lavoro minorile gli adolescenti adibiti a lavori occasionali o di breve durata (che non si concretino in prestazioni di lavoro nocivo né pregiudizievole né pericoloso) svolti (circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 1/2000):
- nei servizi domestici prestati in ambito familiare;
- nelle imprese a conduzione familiare.
Per quanto riguarda il contratto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), si ritiene che tale possibilità sia preclusa ai lavoratori minorenni, poiché il rapporto in questione comporta assenza di coordinamento con il committente e autonomia nello svolgimento della prestazione, fattori che presuppongono una professionalità data da esperienza lavorativa che il minore, in quanto tale, non può aver maturato. Lo stesso discorso vale per le collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 c.p.c.).
Attività lavorative a rischio
I minori non possono essere adibiti alle lavorazioni e ai processi indicati nell’allegato 1 della L.977/1967, ovvero a:
Mansioni che espongono ai seguenti agenti fisici |
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. |
Mansioni che espongono ai seguenti agenti biologici |
a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
Mansioni che espongono ai seguenti agenti chimici |
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu’ delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu’ delle seguenti indicazioni di pericolo: – tossicita’ acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); – corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); – gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); – aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); – liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); – esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); – sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); – perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241); – tossicita’ specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); – tossicita’ specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373); – sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); – sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317); – cancerogenicita’, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351); – mutagenicita’ sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341); – tossicita’ per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) piombo e composti; d) amianto. |
Processi e lavori |
1) Processi e lavori di cui all’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche’ condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo e’ determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche’ lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. |
Anche in tali casi sono previste deroghe al divieto generale nei seguenti casi:
- se le lavorazioni o i processi elencati in tabella sono svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa in aula o in laboratorio;
- se le suddette attività sono svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione.
L’attività, salvo che venga svolta in istituti di istruzione e di formazione professionale, deve essere autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell’ASL competente per territorio in merito al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Valutazione dei rischi e visite mediche
Il datore di lavoro deve procedere ad effettuare la valutazione dei rischi con particolare riguardo a:
- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
Il minore, prima dell’assunzione, deve essere sottoposto a visite mediche che attestino la sua idoneità al lavoro. Dal 2013 (con l’art. 42, comma 1, lett. b, D.L. 69/2013) non è più obbligatorio attestare tramite certificato l’idoneità al lavoro dei minori non impegnati nelle attività a rischio (elencate nella precedente tabella).
Riposo
L’orario di lavoro di bambini e adolescenti non può durare per più di 4 ore e mezza senza interruzioni (nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, la Direzione provinciale del lavoro può ridurre tale limite a 3 ore). Se l’orario di lavoro giornaliero superi tale limite, è necessaria un’interruzione di almeno un’ora (riducibile a mezz’ora dai CCNL qualora il lavoro in questione non presenti caratteri di pericolosità).
Il riposo settimanale deve durare almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi, e deve comprendere la domenica (può essere concesso un giorno diverso dalla domenica ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, per gli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione).
Tutela previdenziale
I bambini di qualsiasi età hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull’età minima (in tal caso gli istituti assicuratori hanno possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro).
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