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BONUS 200 EURO UNA TANTUM…E PER GLI AUTONOMI?

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(artt.31-32-33 D.L. 50-2022 cd. Decreto Aiuti)

Il cosiddetto decreto Aiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 maggio, contiene la previsione di un’indennità una tantum da riconoscere ai lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi.

Indennità una tantum bonus 200 euro per lavoratori dipendenti

L’indennità di 200,00 euro sarà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro ai lavoratori che rispettino le seguenti condizioni:

  1. non siano titolari di trattamenti pensionistici e il cui nucleo familiare non sia destinatario di reddito di cittadinanza (questo requisito deve essere auto-certificato dal lavoratore);
  2. abbiano fruito almeno per un mese nel primo quadrimestre 2022 dell’esonero di 0,8% dell’aliquota contributiva IVS (spettante per mensilità inferiori a euro 2.692,00).

L’indennità sarà erogata con la mensilità di luglio (per i più pagata nel mese di agosto), una sola volta anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro.

L’indennità non è cedibile né sequestrabile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Indennità una tantum bonus 200 euro per altre particolari categorie di soggetti

-Previa domanda

Sarà l’Inps ad erogare l’indennità, previa apposita domanda:

  • ai lavoratori domestici con rapporto di lavoro in essere alla data del 18.05.2022 (erogazione con la mensilità di luglio);
  • ai co.co.co. iscritti alla Gestione Separata in essere al 18.05.2022, con reddito percepito non superiore a 35.000 euro, non titolari di trattamenti pensionistici e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e con un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 giorni di contributi versati e con un reddito per lo stesso anno non superiore a 35.000 euro;
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del C.C.;
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata Inps.

-Indennità in automatico

Sarà l’Inps ad erogare automaticamente il bonus 200 euro:

  • ai percettori per il mese di giugno di trattamenti di disoccupazione;
  • ai percettori dell’indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 con riferimento al 2021;
  • ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità (Covid) previste dall’art. 10 cc. 1-9 D.L. 41/2021 e dall’art. 42 D.L. 73/2021;
  • ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (esclusi i nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle altre indennità 200,00 euro una tantum).

Indennità una tantum euro 200,00 per pensionati

L’Inps provvederà inoltre ad erogare automaticamente con la mensilità di luglio l’indennità una tantum:

  • ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

Le indennità sopra elencate non sono cedibili né sequestrabili né pignorabili, e non costituiscono reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

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Lavoratori autonomi – professionisti

Per lavoratori autonomi e professionisti il D.L. 50/2022 non specifica né i requisiti di accesso né l’entità del bonus; l’art. 33 del decreto si limita a istituire un Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi.

I beneficiari sono:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni Inps;
  • titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata;
  • contribuenti della gestione artigiani e commercianti;
  • agricoltori;
  • professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome.

Il diritto a percepire l’indennità spetterà soltanto a chi che nel periodo d’imposta 2021 ha percepito un reddito non superiore al valore che sarà stabilito con un decreto del Ministro del Lavoro da emanare entro il 17.06.2022.

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