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Crediti d’imposta per imprese e professionisti nel DL Rilancio

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Crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro e per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione

Il “Decreto Cura Italia” del 17 marzo aveva già introdotto uno specifico credito d’imposta a favore di imprese e professionisti per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020; successivamente il “Decreto Liquidità” del 8 aprile ampliava l’applicabilità del credito, estendendolo anche alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Ora il Decreto Rilancio, abrogando le precedenti disposizioni, ha rivisto le agevolazioni in esame e ha esteso, per alcuni soggetti, le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale.

1- Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro (art.120 D.L. Rilancio)

E’ riconosciuto un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore:

– delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);

-degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020, ossia:

Codice attività – Descrizione

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed

and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting

562910 Mense

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 Attività di proiezione cinematografica

791100 Attività delle agenzie di viaggio

791200 Attività dei tour operator

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e

d’intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte

dalle agenzie di viaggio nca

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000 Organizzazione di convegni e fiere

900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Altre rappresentazioni artistiche

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e

spettacoli

900202 Attività nel campo della regia

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 Attività di biblioteche ed archivi

910200 Attività di musei

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 Stabilimenti termali

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:

-quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

-l’acquisto di arredi di sicurezza;

-gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;

-l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame:

-è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti;

-è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Non operano i limiti di € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020); € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1,

comma 53, Legge n. 244/2007.

2- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione (art.125 DL Rilancio)

E’ previsto a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

-sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

-acquisto di:

dispositivi di protezione individuale (DPI -ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;

prodotti detergenti / disinfettanti;

DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;

dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) .

Utilizzo del credito d’imposta:

o nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa al 2020 (anno di sostenimento delle spese); oppure in compensazione tramite il mod. F24.

Non operano i limiti di € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147 DL n. 34/2020) e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi.

Il credito non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP.

NB. L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.

***

Credito d’imposta per canoni di locazioni immobili (art.28 DL Rilancio e, prima, art. 65 del Decreto “Cura Italia”)

1- Credito d’imposta negozi e botteghe (art.65 DL “Cura Italia”)

Il Decreto “Cura Italia” pubblicato il 17 marzo ha introdotto già un credito di imposta sui canoni di locazione di negozi e botteghe, unicamente per immobili di categoria catastale C1.

Soggetti rientranti nella previsione: esercenti attività di impresa (e quindi non professionisti) che hanno visto la propria attività sospesa in seguito all’emergenza covid-19 (sono escluse quindi le attività non sospese, cfr. allegati 1 e 2 del Dpcm del 11 marzo 2020).

Importo del credito: il 60% del canone di affitto di marzo.

Utilizzo del credito: esclusivamente in compensazione con modello F24 codice tributo 6914.

2- Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art.28 DL Rilancio)

Il DL “Rilancio” interviene introducendo un nuovo credito di imposta differente rispetto al precedente.

Soggetti rientranti nell’agevolazione:

-tutti i soggetti esercenti attività di impresa, lavoratori autonomi e anche i professionisti;

-enti non commerciali, per gli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali.

Sono esclusi i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni nell’anno 2019.

Le strutture alberghiere, invece, possono fruire del credito a prescindere dai volumi dell’anno precedente.

Importo del credito: 60% dell’ammontare mensile del canone pagato per la locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività per il trimestre marzo-aprile-maggio 2020. Per le attività stagionali invece i mesi di riferimento sono aprile-maggio e giugno.

Per gli affitti di azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività economica e per i contratti a prestazioni complesse l’importo del credito d’imposta è pari al 30% del canone.

Se per i contratti di affitto è richiesto il versamento dell’importo del canone, per i contratti di leasing immobiliare è ammesso il credito di imposta anche nel caso di sospensione del pagamento delle rate.

Immobili di riferimento: La presente norma attribuisce il credito d’imposta per qualsiasi immobile non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.

Condizioni per aver diritto al credito:

aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto a ciascun mese dell’analogo trimestre del 2019.

Da quanto detto, sembrerebbero escluse le attività nate da marzo 2019.

Utilizzo del credito: in compensazione con modello F24, “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni” (ovvero a decorrere dal giorno del pagamento del canone al locatore), oppure nell’ambito della dichiarazione dei redditi es. 2020 (Redditi 2021).

Per il mese di marzo, la fruizione del presente credito d’imposta è ovviamente alternativa alla fruizione del credito d’imposta per botteghe e negozio esaminato al punto precedente.

Entrambi i crediti di imposta per locazioni sono non è imponibili ai fini Irpef/Ires nè Irap.

NB. La norma prevede l’emanazione di apposito Provvedimento attuativo.

***

Possibile cessione dei crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro, per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e per canoni di locazione (art.122 DL Rilancio)

I crediti di imposta esaminati possono essere oggetto di cessione (anche parziale) da parte del (primo) beneficiario a terzi (anche istituti di credito e altri intermediari finanziari) che potranno utilizzarlo nelle stesse modalità con cui poteva utilizzarlo il cedente.

E’ importante precisare che la quota di credito non utilizzata entro l’anno, non è riportabile né rimborsabile (se non usata viene persa).

Il controllo da parte dell’Amministrazione continua ad essere applicabile al contribuente cedente; il cessionario risponde solo delle modalità di utilizzo del credito stesso o del maggiore utilizzo rispetto allo spettante.

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