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DISPOSIZIONI D.P.C.M. 26 APRILE 2020: REGOLAMENTAZIONE SPOSTAMENTI

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Art.1 Dpcm 26 Aprile 2020: Misure di contenimento del contagio

L’articolo 1 del decreto in esame, pubblicato in Gazzetta lo scorso 27 aprile, dispone le seguenti misure di contenimento:

Spostamenti

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Novità: sono considerati ora necessari gli spostamenti per incontrare congiunti**, purché nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro, nonché con l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie.

** Come chiarito dal Governo nelle proprie FAQ i congiunti cui fa riferimento il DPCM ricomprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

E’ invece vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per

comprovate esigenze lavorative,

assoluta urgenza ovvero

motivi di salute.

In ogni caso, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre

E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura;

L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero accompagnare minori o persone non autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per l’attività motoria.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Previa emanazione di apposite Linee Guida in materia igienico-sanitaria, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento individuale e a porte chiuse degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Resta fermo l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

E’ sospesa ogni attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono comunque sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le sole cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E’ sospesa l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida.

E’ vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; limitazioni all’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, secondo le indicazioni dalla direzione sanitaria della struttura.

Per le attività connesse al mondo dell’istruzione:

-sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia;

-sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine grado, comprese quelle universitarie o post laurea, nonché ogni altra attività di formazione svolta da enti privati o pubblici (corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati). Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche con modalità non in presenza;

-sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;

-resta ferma, in ogni caso, la possibilità di svolgimento delle attività formative a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

-sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi a patologie o stati di malattia:

-i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

-è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI REGIONE MARCHE

Uniamo in allegato il decreto 142 del 30 aprile del Presidente della Giunta della Regione Marche, già corretto dal successivo decreto 143 di pari data (!) pure allegato:

la Regione aggiunge proprie specifiche disposizioni in riferimento a determinati spostamenti.

In particolare permette lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta in tutto il territorio regionale (come da modifica del secondo decreto), rimanendo comunque vietata l’attività ludica o ricreativa all’aperto.

Nuova autocertificazione

E’ stato infine pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione (allegato) da utilizzare in caso di spostamenti utilizzabile a partire dal 4 maggio, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 con il Dpcm del 26 aprile 2020.

Nel nuovo modello, rimane l’obbligo, in caso di spostamenti da una Regione all’altra, di indicare di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione, di indicare il luogo dal quale è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione, di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19.

Il Ministero precisa che chi ha già stampato il precedente modello, potrà comunque utilizzarlo barrando le voci non più attuali, ovvero:

-alla voce “assoluta urgenza” si dovrà barrare la dicitura “per trasferimenti in Comune diverso”;

-alla voce “situazioni di necessità” andrà cancellato l’intero contenuto incluso nella parentesi, ovvero il riferimento a “spostamenti all’interno dello stesso Comune e che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”,

-infine, se presente, andrà barrata anche la parte presente sotto le righe bianche dedicata alla dichiarazione della persona sottoposta al controllo.

Si ricorda comunque che l’auto-dichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata anche al momento del controllo.

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