RIPARTENZA PROGRESSIVA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il nuovo decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede la ripresa in sicurezza di alcune attività produttive industriali e commerciali con norme che saranno in vigore dal 4.05.2020 al 17.05.2020.
Potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27.04, è possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti per la sicurezza dei lavoratori.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
Per le aziende del settore commerciale al dettaglio (salvo gli esercizi elencati all’allegato1) si dovrà attendere, presumibilmente, il 18.05.2020 mentre per parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti il 01.06.2020. Questo per consentire di definire appositi protocolli di sicurezza, a causa del contatto diretto tra le persone che queste ultime attività comportano.
Le imprese, le cui attività sono comunque già consentite proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto.
Il parziale allentamento delle misure contenitive, valevole su tutto il territorio nazionale, dovrà essere poi necessariamente comparato con eventuali misure più restrittive imposte su base regionale.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE CONSENTITE
Uniamo l’allegato 3 al decreto, che contiene l’elencazione dei codici Ateco delle attività la cui ripresa è consentita dal 4 maggio 2020: si ampia la platea dei soggetti interessati, essendo presenti nell’allegato nuove categorie autorizzate nonché categorie che vengono incluse per la totalità dei sottocodici (autorizzate solo parzialmente dai precedenti decreti).
Riprende dal 4 maggio l’attività del settore manifatturiero, industriale, dell’edilizia e del commercio all’ingrosso, ivi inclusi gli intermediari che operano in tali settori.
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali che non siano comprese in tale elenco.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Uniamo in allegato l’elenco specifico delle attività di commercio al dettaglio consentite (allegato 1 al decreto). Indichiamo la situazione per specifiche categorie:
Servizi di ristorazione, bar, pasticcerie
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
Somministrazione di alimenti e bevande
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Attività commerciali al dettaglio
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.
ESERCIZI COMMERCIALI CON ATTIVITÀ CONSENTITA
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Sono indicate nell’ allegato 5 (unito in allegato) al decreto le misure di sicurezza per gli esercizi commerciali.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al decreto:
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
• Attività delle lavanderie industriali.
• Altre lavanderie, tintorie.
• Servizi di pompe funebri e attività connesse.
SERVIZI GARANTITI
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
PROTOCOLLI DA RISPETTARE
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 (oltre allegato 7 e 8 per gli specifici settori di competenza cantieri e trasporto).
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In via prioritaria vi invitiamo perciò a prendere contatto con il soggetto che esegue la cura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Sospensioni in caso di mancanza di condizioni di sicurezza
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, possono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Decreti Regione Marche n.144 e 145 del 4 maggio 2020
Il Presidente della Giunta della Regione Marche ha firmato ieri i decreti n. 144 e 145, efficaci nel territorio della nostra regione: quest’ultimo in particolare consente, da oggi 5 maggio 2020, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19, la riapertura di attività ulteriori rispetto a quelle considerate nel decreto del Presidente del Consiglio dpcm del 26 aprile.
In particolare sono state autorizzate:
• l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
• l’attività di tutte le imprese artigiane iscritte all’albo, che lavorano in modalità non aperta al pubblico.
L’attività è consentita per le imprese che non si avvalgono di dipendenti ma nelle quali il lavoro viene svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti al lavoro.
L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno del laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente.
E’ ammessa l’attività previa sanificazione dei locali e, nel caso in cui nello stesso laboratorio l’attività sia svolta da più persone come sopra descritta si dovrà rispettare il distanziamento sociale dei posti di lavoro e si dovrà fare uso delle mascherine e dei guanti. La sanificazione dovrà avvenire con cadenza giornaliera.
La consegna delle forniture e la consegna dei prodotti dovrà avvenire, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e dei documenti di trasporto.
I decreti sono consultabili sul sito della Regione Marche: http:// http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/63434