Ricordiamo che le fatture contenenti addebiti di compensi o i rimborsi di importo superiore a euro 77,47 non soggetti ad IVA sono da assoggettare a imposta di bollo di € 2,00. Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va assolta con versamento mediante F24 (come previsto per tutti i documenti digitali dall’art. 6 del D.M. 17/6/2014).
Secondo l’attuale formulazione normativa l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche deve essere versata alla fine di ciascun trimestre; specificamente il pagamento dovrà essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre:
per il primo trimestre genn-marzo 2019 la scadenza è il 23 aprile 2019, perchè il 20, 21 e 22 sono festivi.
Invece il 30 aprile 2019 scade il termine di versamento telematico, sempre mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 2018.
Di seguito i codici tributo che l’agenzia delle Entrate ha istituito per il suddetto versamento:
codice
2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo
trimestre
codice 2522 Imposta di bollo sulle fatture
elettroniche – secondo trimestre
codice 2523 Imposta di bollo
sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
codice 2524
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
codice 2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche –
SANZIONI
codice 2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
– INTERESSI