Insieme al mese di luglio, è arrivato anche l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi con procedura telematica. Nelle ultime settimane, ad offrire apparente conforto agli artigiani e commercianti si sono susseguite voci riguardanti proroghe o regimi transitori. Sul punto è bene fare un po’ di chiarezza.
L’articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), pubblicato il 29-06-2019, ha introdotto una moratoria sulle sanzioni previste per il mancato assolvimento dell’obbligo di memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi: il perimetro di questa moratoria è però definito in maniera più ristretta di quello che può apparire dai media.
Infatti, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo suddetto, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dalla normativa non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Come comportarsi?
Gli imprenditori/artigiani non ancora in possesso di un registratore telematico potranno quindi trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione invece che giornalmente. In tal caso, tuttavia, i soggetti passivi Iva dovranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali: questa facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto articolo 12-quinquies, comma 6-ter, D.L. 34/2019. L’intento evidente della moratoria è quello di concedere del tempo di adattamento agli imprenditori/commercianti per non creare loro difficoltà eccessive nella prima fase di cambiamento
Resta fermo, inoltre, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.
Dal punto di vista operativo, quindi, tutti i soggetti passivi Iva chiamati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sin dal 1° luglio potranno trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il 31 agosto senza incorrere in sanzioni, indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico.
(cfr. anche circolare Agenzia delle Entrate del 29.06.2019, n. 15/E)
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