Modalità per richiedere la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e impedire la revoca degli affidamenti bancari
ai sensi dell’art.56 D.L. n.18 del 17/03/2020
Come già evidenziato, il decreto legge n.18 del 17/03 scorso -cd. “Cura Italia”- prevede, a sostegno della liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi titolari di partita iva a fronte della situazione di emergenza Covid-2019, una moratoria, cioè una sospensione delle scadenze delle obbligazioni: vengono congelate fino al 30 settembre 2020 le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni di leasing in scadenza.
Per richiedere la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e impedire la revoca degli affidamenti bancari l’impresa (o lavoratore autonomo) dovrà inviare al proprio Istituto di credito la comunicazione della volontà di usufruire delle misure di sostegno previste dall’art.56 del decreto.
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
Termine e modalità: Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020, tramite PEC o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
E’ opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per avvisarlo e per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre misure a favore delle imprese, a esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI.
Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo 2020. Suggeriamo comunque di aderire preferibilmente agli strumenti previsti dal Decreto “Cura Italia”.
Nella comunicazione l’impresa richiederà (a seconda della sua particolare esigenza):
-per le aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti:
Ai sensi del comma 2 lettera a) dell’articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Cura Italia, relativamente alle aperture di credito a revoca e agli anticipi attualmente in essere, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, gli importi accordati non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
– per la proroga di prestiti non rateali con scadenza contrattuale ante 30/09/2020
Ai sensi del comma 2 lettera b) dell’articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Cura Italia, con riferimento all’operazione n. _________ erogato in data __/__/_____, di potere usufruire della proroga del contratto sino al 30/09/2020 alle medesime condizioni;
-per la sospensione di rate di mutuo/canoni di leasing
Ai sensi del comma 2 della lettera c) dell’articolo 56 del sopracitato decreto, con riferimento all’operazione n. _________ (eventualmente indicare di importo originario € _________ erogato in data __/__/_____), di potere usufruire della sospensione, sino al 30/09/2020, del pagamento delle rate (2) (quota capitale e quota interessi) in scadenza prima del 30/09/2020 di cui al contratto sopra riportato, in assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.
Unitamente alla comunicazione con la richiesta di moratoria, l’impresa dovrà auto-dichiarare tramite “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000):
– di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
– di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (3);
– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
L’auto-dichiarazione deve essere stampata, timbrata, firmata e unita, scansionata, alla Pec; occorre allegare inoltre copia di documento di identità in corso di validità.
Di seguito uniamo un modello di comunicazione con autocertificazione allegata, da noi predisposto; potrete comunque utilizzare qualsiasi altro modello ritenuto equivalente.
Note
(1) Si ricorda che l’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
(2) Si ricorda che è opzionale la scelta di sospendere l’intera rata o la sola rata capitale.
(3) Definizione di micro impresa. Quando si parla di microimprese ci si riferisce a quelle aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro;
Definizione di piccola impresa. Le piccole imprese sono aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
Definizione di media impresa. Le medie imprese italiane ed europee hanno un massino di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.