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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

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Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.

Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici (salvo specifici casi di esonero) decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per l’emissione e trasmissione del richiesto documento fiscale la ditta potrà utilizzare gli strumenti di seguito elencati.

A) REGISTRATORE TELEMATICO (d’ora in poi indicato RT)

RT: consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet: consente di memorizzare la singola operazione e, contemporaneamente, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun ulteriore intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro.

CONNESSIONE: è possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l’apparecchio alla rete internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.

DELEGA E ACCREDITAMENTO: Ricordiamo che i RT devono essere censiti/attivati/messi in servizio da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate; prima dell’intervento del tecnico abilitato, l’esercente deve provvedere ad accreditarsi tramite l’apposita funzione disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, direttamente o tramite Intermediario (ad esempio Konsulteam). In tale ultimo caso è necessario che sia stata presentata la delega per lo specifico servizio (se incaricati, da noi fatturato a parte, come indicato nella precedente mail del 13 giugno scorso). Una volta effettuata l’attivazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia al titolare del Registratore telematico un QRCODE da applicare sull’apparecchio, visibile ai clienti (che consente a questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare).

CONTRIBUTO FISCALE: Nonostante il costo, il RT è senz’altro lo strumento più comodo per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante registratore di cassa (per esempio i bar) o mediante ricevute fiscali con una certa ripetitività; ricordiamo inoltre che, per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli RT, è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

REGISTRO: NB. Permane in ogni caso l’obbligo di adozione di apposito registro da utilizzare in caso di mancato/irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, dei nuovi RT.

In alternativa all’acquisto del RT la ditta potrà far fronte al nuovo obbligo di legge:

B) utilizzando la PROCEDURA WEB “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia.

Il software è utilizzabile anche su dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc) ed è messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Prevede l’ottenimento delle credenziali al sistema fiscoonline e comporta la compilazione del documento elettronico all’interno della procedura web indicata. Tale procedura necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione. Il cliente potrà richiedere la stampa del documento, oppure il suo invio email o in altra forma consentita (whatsapp, sms, e altre).

Per l’attivazione della procedura indicata i nostri operatori possono offrire la loro assistenza al costo di euro 50,00 orarie oltre 4% e iva di legge.

C)emettendo esclusivamenteFATTURA ELETTRONICA.

***CASI PARTICOLARI

CASO 1:

ARTIGIANI A DOMICILIO

Per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (DPR 633/1972 co.1 n. 4).

Per l’artigiano in queste situazioni, non essendo più consentiti scontrino e ricevuta fiscale, esistono le tre possibilità comuni agli interessati al nuovo obbligo:

1) Acquisto di RT

2) Utilizzo del servizio web “documento commerciale on line” offerto dall’Agenzia delle Entrate;

3) Emissione di fattura elettronica.

In riferimento a quest’ultima possibilità, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica asseriscono che anche le fatture elettroniche sostitutive di scontrino e ricevuta fiscale (fatture immediate) possano essere emesse entro il termine di 12 giorni dalla prestazione, con rilascio al cliente, contestuale, di quietanza che avrà rilevanza commerciale ma non fiscale.

CASO 2:

FATTURA DIFFERITA

La fatturazione differita, cioè con emissione fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, è possibile anche per le prestazioni di servizi (art.21 co.4 lett. a) D.P.R. 633/72), purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.

L’Agenzia Entrate consente al contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, di utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (cfr. anche circolare n. 18/E/2014 AE).

Secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate un documento contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica (ad esempio: fattura pro forma, contratto, nota di consegna lavori, lettera d’incarico, relazione professionale).

Invitiamo tutti i clienti interessati dall’obbligo, che non avessero ancora provveduto a dotarsi di strumenti idonei a effettuare la richiesta memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, a provvedere tempestivamente.

Dott. Roberto Barucca

revisore legale consulente del lavoro tributarista

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