Dal 15 ottobre 20211 entrerà in vigore l’obbligo, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, di possedere ed esibire su richiesta il green pass entrando nei luoghi in cui è svolta l’attività lavorativa.
Cerchiamo di fare chiarezza riguardo gli obblighi che datori di lavoro e lavoratori dovranno affrontare.
Obblighi prima del 15 ottobre
Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro dovranno predisporre una procedura scritta, con cui definire le modalità di controllo e i soggetti autorizzati all’effettuazione dei controlli medesimi.
Modalità di controllo del Green Pass
I datori di lavoro, o i soggetti incaricati della verifica dovranno controllare il possesso di Certificazione prioritariamente al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro. Il controllo quindi potrà essere operato anche successivamente all’ingresso del lavoratore all’interno dei locali aziendali. Inoltre non è necessario verificare giornalmente in maniera generalizzata il possesso di Green Pass di tutti i lavoratori, poiché è possibile effettuare anche controlli a campione.
I lavoratori sono tenuti a fornire le comunicazioni sul possesso del green pass con anticipo, se richiesto loro dal datore di lavoro per specifici motivi attinenti l’organizzazione2.
L’unica modalità riconosciuta per la verifica del Green Pass è attraverso l’applicazione “VerificaC193” e non sono ammesse autocertificazioni o consegna di copia di Green Pass.
Datori di lavoro e lavoratori coinvolti
Il decreto coinvolge “chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato”. Oltre a questi soggetti, vengono presi in considerazione anche “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni”.
In poche parole, l’onere del controllo della certificazione si estende anche nei confronti di coloro che svolgono attività in quel luogo di lavoro e anche ai fornitori.
Da sottolineare anche i chiarimenti arrivati riguardanti figure che si ritrovano ad operare in condizioni particolari:
- operatori che entrano in appartamenti privati per svolgere la propria attività lavorativa, compresi i lavoratori domestici – il controllo della certificazione dovrà essere effettuato da chi richiede il servizio;
- avvocati – la norma, per l’accesso agli uffici giudiziari, esclude l’obbligo di certificazione verde per avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo;
- Lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore – Il controllo dovrà essere effettuato sia dall’agenzia di somministrazione sia dall’operatore incaricato presso l’utilizzatore.
Soggetto che effettua la verifica
La verifica del possesso e della validità del green pass dei lavoratori (anche esterni all’azienda, come i fornitori) dovrà essere effettuata dal datore di lavoro o da soggetti da lui delegati.
La delega dovrà essere concessa con atto formale e designerà il responsabile (o i responsabili, se più di uno) dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Dovrà comprendere informazioni pratiche per il corretto controllo degli accessi ai luoghi di lavoro.
Mancata esibizione della certificazione
Il lavoratore che comunichi di non possedere il Green Pass o che ne risulti sprovvisto al momento del controllo è considerato assente ingiustificato finché non provvederà a presentare la certificazione, e comunque, non oltre il 31/12/2021. Egli mantiene comunque il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dal 5° giorno di mancata presentazione di Green Pass, il datore di lavoro può procedere sospendendo il lavoratore per un periodo corrispondente alla durata del contratto di sostituzione del lavoratore stesso, e comunque per non più di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.
Se il lavoratore viene sorpreso senza Green Pass all’interno dei luoghi di lavoro (ad esempio perché non faceva parte del campione controllato in quella giornata), sembra poter risultare passibile anche di provvedimento disciplinare, con valutazione da farsi in base alla gravità del caso specifico.
Ai lavoratori considerati assenti ingiustificati non sarà dovuta retribuzione, contributi e non matureranno ferie, permessi e altri istituti contrattuali.
Per i lavoratori non subordinati ( agenti o altri tipi di collaboratori non subordinati) il mancato possesso del Green Pass sembrerebbe comportare altresì una temporanea sospensione del rapporto.
Sanzioni
Il datore di lavoro o il funzionario pubblico che accerti la violazione dovrà segnalare il mancato possesso del Green Pass alla Prefettura che applicherà la sanzione amministrativa.
Le sanzioni possibili sono due, una per il datore di lavoro e una per il lavoratore:
- per il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto delle regole o predisposto correttamente le modalità di verifica è prevista una sanzione da € 400,00 a € 1.000,00;
- per il lavoratore che acceda nel luogo di lavoro privo di Green Pass è prevista una sanzione da € 600,00 a € 1.500,00.
Centro Studi Barucca
1D.L. 21.09.2021, n. 127
2D.L. 08.10.2021, n. 139
3Potrà essere scaricata da Play Store o da Apple Store
Dal 15 ottobre 20211 entrerà in vigore l’obbligo, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, di possedere ed esibire su richiesta il green pass entrando nei luoghi in cui è svolta l’attività lavorativa.
Cerchiamo di fare chiarezza riguardo gli obblighi che datori di lavoro e lavoratori dovranno affrontare.
Obblighi prima del 15 ottobre
Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro dovranno predisporre una procedura scritta, con cui definire le modalità di controllo e i soggetti autorizzati all’effettuazione dei controlli medesimi.
Modalità di controllo del Green Pass
I datori di lavoro, o i soggetti incaricati della verifica dovranno controllare il possesso di Certificazione prioritariamente al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro. Il controllo quindi potrà essere operato anche successivamente all’ingresso del lavoratore all’interno dei locali aziendali. Inoltre non è necessario verificare giornalmente in maniera generalizzata il possesso di Green Pass di tutti i lavoratori, poiché è possibile effettuare anche controlli a campione.
I lavoratori sono tenuti a fornire le comunicazioni sul possesso del green pass con anticipo, se richiesto loro dal datore di lavoro per specifici motivi attinenti l’organizzazione2.
L’unica modalità riconosciuta per la verifica del Green Pass è attraverso l’applicazione “VerificaC193” e non sono ammesse autocertificazioni o consegna di copia di Green Pass.
Datori di lavoro e lavoratori coinvolti
Il decreto coinvolge “chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato”. Oltre a questi soggetti, vengono presi in considerazione anche “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni”.
In poche parole, l’onere del controllo della certificazione si estende anche nei confronti di coloro che svolgono attività in quel luogo di lavoro e anche ai fornitori.
Da sottolineare anche i chiarimenti arrivati riguardanti figure che si ritrovano ad operare in condizioni particolari:
- operatori che entrano in appartamenti privati per svolgere la propria attività lavorativa, compresi i lavoratori domestici – il controllo della certificazione dovrà essere effettuato da chi richiede il servizio;
- avvocati – la norma, per l’accesso agli uffici giudiziari, esclude l’obbligo di certificazione verde per avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo;
- Lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore – Il controllo dovrà essere effettuato sia dall’agenzia di somministrazione sia dall’operatore incaricato presso l’utilizzatore.
Soggetto che effettua la verifica
La verifica del possesso e della validità del green pass dei lavoratori (anche esterni all’azienda, come i fornitori) dovrà essere effettuata dal datore di lavoro o da soggetti da lui delegati.
La delega dovrà essere concessa con atto formale e designerà il responsabile (o i responsabili, se più di uno) dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Dovrà comprendere informazioni pratiche per il corretto controllo degli accessi ai luoghi di lavoro.
Mancata esibizione della certificazione
Il lavoratore che comunichi di non possedere il Green Pass o che ne risulti sprovvisto al momento del controllo è considerato assente ingiustificato finché non provvederà a presentare la certificazione, e comunque, non oltre il 31/12/2021. Egli mantiene comunque il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dal 5° giorno di mancata presentazione di Green Pass, il datore di lavoro può procedere sospendendo il lavoratore per un periodo corrispondente alla durata del contratto di sostituzione del lavoratore stesso, e comunque per non più di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.
Se il lavoratore viene sorpreso senza Green Pass all’interno dei luoghi di lavoro (ad esempio perché non faceva parte del campione controllato in quella giornata), sembra poter risultare passibile anche di provvedimento disciplinare, con valutazione da farsi in base alla gravità del caso specifico.
Ai lavoratori considerati assenti ingiustificati non sarà dovuta retribuzione, contributi e non matureranno ferie, permessi e altri istituti contrattuali.
Per i lavoratori non subordinati ( agenti o altri tipi di collaboratori non subordinati) il mancato possesso del Green Pass sembrerebbe comportare altresì una temporanea sospensione del rapporto.
Sanzioni
Il datore di lavoro o il funzionario pubblico che accerti la violazione dovrà segnalare il mancato possesso del Green Pass alla Prefettura che applicherà la sanzione amministrativa.
Le sanzioni possibili sono due, una per il datore di lavoro e una per il lavoratore:
- per il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto delle regole o predisposto correttamente le modalità di verifica è prevista una sanzione da € 400,00 a € 1.000,00;
- per il lavoratore che acceda nel luogo di lavoro privo di Green Pass è prevista una sanzione da € 600,00 a € 1.500,00.
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1D.L. 21.09.2021, n. 127
2D.L. 08.10.2021, n. 139
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