Art. 176 Decreto Rilancio (D.L. 34-2020)
Il Decreto Rilancio ha istituito una nuova agevolazione, per l’anno 2020, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive (es. alberghi), agriturismi, bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Destinatari
Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a € 40.000,00.
Beneficio
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito di:
€ 500 per i nuclei familiari composti da più di 2 persone
€ 300 per i nuclei familiari composti da 2 persone
€ 150 per quelli composti da 1 sola persona
utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.
Utilizzo
Il bonus si utilizza:
– per l’80%, nel periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico;
– per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.
Condizioni
Può essere utilizzato da un solo componente.
Può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed&breakfast.
Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da fattura o documento commerciale o scontrino/ric. fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto.
Il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie viaggi e tour operator.
Adempimenti per il cittadino fruitore del bonus
Uno dei componenti del nucleo familiare, anche prima del 01.07.2020, deve:
- presentare all’Inps, on line accedendo direttamente al sito o per il tramite dei Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per ottenere il rilascio dell’attestazione ISEE;
- dotarsi di una identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica);
- scaricare l’applicazione per smartphone IO – l’app dei servizi pubblici, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.
A partire dal 01.07.2020, uno dei componenti del nucleo richiede il bonus vacanze mediante l’app IO. L’app IO verifica i requisiti e in caso di esito positivo:
– conferma l’importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione;
– fornisce l’elenco dei componenti del nucleo familiare;
– visualizza il codice univoco e il QR-code, da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento.
Utilizzo
Al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura, aderente all’iniziativa, uno dei componenti del nucleo familiare – anche diverso dal richiedente – fornisce all’operatore turistico il codice univoco o il QR-code ottenuto mediante l’app IO.
L’operatore turistico ne verifica la validità sul sito web dell’Agenzia e, in caso positivo, conferma e applica lo sconto.
Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.
Adempimenti dell’esercente
Per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso l’esercente deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi. Specificamente:
- Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l’esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (Mia scrivania ˃ Servizi per ˃ Comunicare ˃ Bonus Vacanze) inserendo il codice univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l’importo del corrispettivo.
- Il sistema conferma la validità del bonus e l’importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l’operatore conferma a sistema lo sconto praticato.
Recupero dello sconto da parte dell’esercente
Gli sconti praticati sono recuperati sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno successivo all’applicazione dello sconto.
L’esercente può cedere il credito d’imposta – in tutto o in parte – a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata all’Agenzia mediante apposita procedura web nell’area riservata.
(link alla specifica Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:
(cfr. anche Circolare n.18 Agenzia Entrate del 3 luglio 2020
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Dott. Roberto Barucca
revisore legale consulente del lavoro tributarista