CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE, ADEGUAMENTO AMBIENTI E DPI: LA PROCEDURA | Studio Barucca

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CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE, ADEGUAMENTO AMBIENTI E DPI: LA PROCEDURA

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Modalità di fruizione di:

  1. Credito d’imposta Adeguamento ambienti di lavoro

e

2. Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione

(artt. 120 e 125 DL Rilancio)

Procedura da seguire per fruire di entrambi i crediti

Dopo aver sostenuto la spesa:

  • occorre inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi dell’intermediario Konsulteam, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline)
  • i contribuenti interessati devono indicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e anche l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

termini per invio comunicazione delle spese che danno diritto ai crediti in esame

  • per il credito da adeguamento degli ambienti di lavoro, dal 20.07.2020 al 30.11.2021;
  • per il credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione, dal 20.07.2020 al 07.09.2020.

Attenzione: Possibilità di riduzione del credito 2) Sanificazione ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta spettante, pari al 60% delle spese risultanti dalla comunicazione e che non può superare i 60.000 euro, può essere proporzionalmente ridotto se i crediti di imposta totali richiesti superano i 200 milioni di euro, ossia il fondo pubblico stanziato per il credito in oggetto.

Quindi se ad esempio i crediti di imposta totali sono pari a 400 milioni di euro, il credito di imposta individuale si riduce al 30% delle spese. La percentuale di fruibilità del crediti di imposta per sanificazione e acquisto DPI richiesti sarà resa nota con Provvedimento da emanare entro l’11.09.2020.

Procedura da seguire per la cessione dei crediti d’imposta in esame

La cessione, anche parziale, dei crediti in esame è possibile fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso si realizzi tale cessione è necessario che il cedente, dopo aver comunicato la sussistenza del credito, comunichi all’Agenzia delle Entrate, sempre in via telematica, la cessione dello stesso credito.

Specificamente:

Per il credito da adeguamento degli ambienti di lavoro:

  • la comunicazione della cessione del credito da adeguamento degli ambienti di lavoro potrà essere inviata dal 1 ottobre 2020 oppure, se la comunicazione del credito è inviata successivamente al 30 settembre 2020, la comunicazione di cessione dello stesso potrà presentarsi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della prima comunicazione;
  • il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione dello stesso credito ceduto.

Per il credito da sanificazione ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione:

  • la comunicazione della cessione del credito avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente;
  • tale comunicazione potrà avvenire solo successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui al paragrafo precedente (che potrebbe ridurre il credito in proporzione alle risorse stanziate);
  • il cessionario è poi tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto.

(cfr. circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 10.07.2020 e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854, emesso in pari data)

***

Per l’analisi delle caratteristiche dei crediti d’imposta in esame ri-alleghiamo estratto della nostra scheda informativa inviata con mail dello scorso 1 giugno; sinteticamente precisiamo che:

1) Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro e per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.120 DL Rilancio)

Spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000: il credito è fruibile, pertanto, nella misura massima di 48.000 euro.

Le spese devono essere sostenute dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e il credito spetta a imprenditori e professionisti che svolgono attività in luoghi aperti al pubblico: bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, ecc. (si veda l’elenco esposto nella precedente scheda Konsulteam).

Le spese agevolabili riguardano sia interventi edilizi relativi a spogliatori, mense, ingressi, spazi comuni, arredi di sicurezza, sia investimenti in attività innovative e tecnologie per svolgere l’attività lavorativa in sicurezza (termoscanner, sistemi di videoconferenza, smart-working, ecc.).

Il credito può essere:

• utilizzato in compensazione;

• in alternativa, ceduto a terzi (ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).

La cessione, anche parziale, è possibile fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione della cessione del credito può essere inviata dal 1° ottobre 2020.

Il credito in esame, salvo differente futuro chiarimento, concorre alla formazione del reddito ed è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti della comunicazione della Commissione Europea 19.03.2020, C(2020) 1863 final, nella quale si dispone, tra le altre, che non possono fruire degli aiuti le imprese già in difficoltà alla data del 31.12.2019.

2) Credito d’imposta sanificazione e l’acquisto di DPI (art. 125)

Spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di € 100.000; conseguentemente, il credito spetta nella misura massima di € 60.000.

I beneficiari sono tutti gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per la sanificazione dei locali di lavoro o degli strumenti utilizzati nel lavoro, indipendentemente dal fatto che la stessa sia effettuata da un soggetto specializzato che rilasci apposita certificazione o sia eseguito in economia dal soggetto beneficiario, seguendo comunque i protocolli di regolamentazione vigenti e quindi valorizzando il costo orario del soggetto impiegato in tale attività.

Inoltre, sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea (la documentazione che attesti ciò deve essere conservata), prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti, vaschette, barriere, pannelli protettivi (incluse le spese di installazione).

È possibile utilizzare il credito d’imposta:

• in compensazione tramite modello F24;

• nella dichiarazione dei redditi;

• entro il 31.12.2021 può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata (Entratel/Fisconline).

Il credito è irrilevante ai fini Ires/Irpef/Irap e ai fini del rapporto degli interessi passivi.

Compilazione dichiarazione dei redditi del periodo

I crediti spettanti e i corrispettivi utilizzi dovranno essere indicati nel quadro RU del modello Redditi 2021, specificando la parte utilizzata in compensazione tramite F24 e la parte ceduta.

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