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Contributo a fondo perduto D.L. Sostegni

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Il DL n. 41/2021, cosiddetto “Decreto Sostegni” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg, in vigore dal 23.3.2021 prevede il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19».
Questo tipo di aiuto viene erogato dallo Stato in conseguenza dell’evento eccezionale Covid-19 e non deve essere restituito.
Non è soggetto né a Irap né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Il contributo spetta a:
-soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia;
-esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo/ titolari di reddito agrario, a prescindere
dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco);
-in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019 da individuare sulla base della media mensile annuale.
Nota Bene:
Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria in precedenza esclusi dal beneficio.
Tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

SOGGETTI ESCLUSI:

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:
-ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
-ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
-agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
-agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.


CONDIZIONI: LIMITE DI RICAVI/COMPENSI 2019; CALO DI FATTURATO

Per usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:
1) l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (art. 85 co.1 lett. a) e b) e art. 54 co.1 TUIR) non deve essere superiore a € 10 milioni;
2) l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020 deve essere inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019.
I soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019 dovranno considerare i mesi successivi a quello di attivazione della partita iva al fine di calcolare la media mensile di fatturato/corrispettivi.
In ogni caso ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019 spetta il contributo minimo anche in assenza del predetto requisito di calo del fatturato.


CONDIZIONI AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020.
La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi/compensi 2019.
-Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000 _ 60%;
-maggiori di € 100.000 e fino a € 400.000 _ 50%;
-superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 _ 40%;
-maggiori di € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 _ 30%;
-superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 _ 20%;
Il contributo, se spettante, non può comunque essere inferiore a €1.000 per le persone fisiche e a €2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche né in ogni caso superiore a
€150.000.


PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Per ottenere il contributo a fondo perduto occorrerà presentare un’istanza, esclusivamente in via telematica, con l’indicazione dei dati e dei requisiti previsti: l’Agenzia delle Entrate attiverà in giornata la procedura attraverso cui inoltrare la domanda.
L’istanza potrà essere presentata, oltre che dai diretti interessati, anche per loro conto dagli intermediari fiscali autorizzati (Konsulteam) che siano delegati al servizio del cassetto fiscale o ai servizi della fatturazione elettronica sul portale dell’Agenzia delle entrate.
I termini di presentazione sono di sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica (da oggi).


MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributo potrà essere fruito in due modalità alternative:
a) direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
b) a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Nota bene: Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione.
Va evidenziato che in caso di compensazione non operano i limiti di:
– € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU mod. REDDITI, art. 1 c.53, L. 244/2007.
Non opera altresì la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali
è scaduto il termine di pagamento.


SANZIONI

Qualora, in seguito ai controlli degli Uffici, il contributo risultasse in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate mediante atto di recupero addebiterà il contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti (dal 100 al 200 per cento dell’importo erogato e non spettante) e gli interessi del 4% annuo.
Il termine di decadenza dell’accertamento scade quindi entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’erogazione del contributo, salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione penale.

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