Per le scuole guida non c’è dubbio che quelli che stiamo passando siano tempi tumultuosi.
È passata alla ribalta della cronaca prima la questione relativa all’applicabilità dell’Iva sulle lezioni svolte dalle autoscuole e successivamente il tema della retroattività dell’applicazione dell’imposta. Facciamo un po’ di ordine.
È la Corte di Giustizia UE a dare inizio al domino
Tutto ha inizio da una Sentenza della Corte di Giustizia UE (Sentenza 14 marzo 2019, C-449/17) che fornisce un’interpretazione di “insegnamento scolastico o universitario” esente dall’imposta sul valore aggiunto su indicazione della Direttiva 2006/112/CE.
Le motivazioni della Corte di Giustizia UE, vertono precisamente sulla natura specialistica dei corsi utili all’ottenimento della patente di guida, caratteristica che esclude di fatto la possibilità di esenzione dall’imposta, dato che la natura stessa di tali corsi non presuppone automaticamente la “trasmissione di conoscenze e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo”.
La sentenza va in controtendenza con le interpretazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 83/E del 22/07/1998 e 134/E del 26/09/2005).
L’Agenzia delle Entrate prende la parola, e scoppia il caso
Nel silenzio generale, bisogna attendere settembre, quando viene pubblicata la Risoluzione 79/E del 2 settembre 2019, nella quale un esercente attività di scuola guida chiede all’Amministrazione Finanziaria quale sia il giusto comportamento da tenere considerando la pronuncia della Corte di Giustizia UE.
La risposta arriva, ed è perentoria: “…si ritiene che l’attività esercitata dall’Istante…debba considerarsi imponibile agli effetti dell’Iva”.
L’Agenzia delle Entrate prende così atto semplicemente dell’interpretazione giurisprudenziale europea, ma non si ferma qui. La naturale conseguenza di tale pronuncia secondo l’Amministrazione finanziaria è infatti la retroattività dell’imponibilità agli ultimi 5 anni (ovvero quelli ancora accertabili). In ogni caso non si ritengono applicabili sanzioni né interessi per tale regolarizzazione.
Il governo annuncia provvedimenti
Ci ha pensato il vice ministro dell’Economia Antonio Misiani a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, riferendo come l’esecutivo voglia “bloccare” il meccanismo della retroattività, inserendo una norma nel primo provvedimento utile (con ogni probabilità questo risultato si avrà dal 01/01/2020).
Secondo alcune interpretazioni proposte, tale ipotesi (l’esclusione di effetti retroattivi), sarebbe in linea con il principio cardine della tutela del legittimo affidamento, secondo il quale i soggetti passivi in questione sarebbero tutelati dal recupero retroattivo dell’Iva. Essi infatti, seguendo le citate risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate del 1998 e del 2005, avrebbero tenuto un comportamento corretto e non sanzionabile.
Altri esprimono scetticismo su tale interpretazione e pongono l’accento sul contrasto che questa creerebbe con la sentenza della Corte di Giustizia.
Ultimi aggiornamenti
Da nostre fonti ci risulta che nella provincia di Ancona e dintorni l’Agenzia si stia già muovendo per richiedere tutta la documentazione fiscale alle autoscuole per gli anni di retroattività come indicati in Risoluzione.
L’Agenzia dunque accellera!
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Dott. Roberto Barucca
Dott. Gianmarco Santelli