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INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’:

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Punteggi e benefici

Tra i nuovi strumenti di compliance inaugurati nel 2019, uno spazio entremamente importante se lo sono ritagliati gli Indici Sintetici di Affidabilità.

Nati sulla scia degli Studi di Settore, gli ISA richiedono, per fornire una valutazione del contribuente che va da 1 a 10, sia dati contabili che dati extra – contabili.

L’Approvazione degli indici avviene entro il 31/12 del periodo d’imposta a cui si riferiscono, ma possono subire variazioni e/o integrazioni fino a febbraio del periodo d’imposta successivo e vengono revisionati ogni 2 anni.

I BENEFICI PREMIALI

Come detto, la scala di valutazione finale è data da un voto che va da 1 a 10. Ad ogni votazione corrisponde un giudizio che l’Agenzia delle Entrate da al contribuente, con conseguenze positive o negative come di seguito elencate:

  • voto pari o superiore a 9 – è prevista per questa fascia di valutazione l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo e dal redditometro (art. 38 D.P.R. 600/1973). Inoltre, per questa valutazione si ha l’esclusione (per il periodo d’imposta 2018) dall’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/1994);
  • voto superiore a 8,5 – il contribuente che ottiene una valutazione superiore a 8,5 non sarà soggetto ad accertamenti fiscali basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. 600/1973 e art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972);
  • voto superiore a 8 – con tale voto per il cliente non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità in caso di compensazioni Iva maturate nel 2019 e non superiori a € 50.000 o crediti Iva infrannuali maturati nei primi 3 trimestri del 2020 e non superiori a € 50.000 o a crediti riguardanti Irap e imposte dirette maturati nel 2018. Non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità neanche nel caso di richieste di rimborso del credito Iva maturato nel 2019 o nei primi 3 trimestri del 2020 e non superiore a € 50.000. Altro beneficio che porta con sé la votazione ISA maggiore di 8 è la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 e art. 57, comma 1, D.P.R. 633/1972);
  • voto superiore a 6 e inferiore a 8 – un voto in questa fascia viene visto dall’Agenzia delle Entrate come un voto medio, che non porta con sé benefici specifici;
  • voto da 6 (compreso) in giù in questa votazione “insufficiente” c’è il rischio concreto per il contribuente di venire incluso nelle liste utilizzate per strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Per tutti i contribuenti c’è la possibilità di “adeguare” il proprio reddito dichiarato ad una fascia superiore (scegliendo il livello al quale attestarsi).

Esclusioni

E’ opportuno esaminare i soggetti esonerati. I nuovi ISA non si applicano:

  • ai contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, cc. Da 54 a 89 L. 190/2014), il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità, nonché a contribuenti che applicano altri regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011;
  • ai contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per cui è stato approvato l’ISA;
  • agli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali che determinano il reddito in misura forfetaria (art. 80, D.Lgs. 117/2017);
  • alle associazioni di volontariato e promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86, D.Lgs. 117/2017)
  • ai contribuenti che, esercitando due o più attività che non rientrano nello stesso ISA, si trovino nella condizione in cui i ricavi derivanti dall’attività non rientrante negli ISA superino il 30% dei ricavi dichiarati (questo caso è l’unico in cui si è tenuti alla presentazione degli ISA anche se si rientra in una causa di esclusione, dovendo inoltre presentare il modello multiattività);
  • alle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017);
  • alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività;
  • ai contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività (ad esempio periodi in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare, periodi di ristrutturazione, provvedimenti disciplinari per i professionisti o altro);
  • ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi, di cui all’art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c (cessione di azioni o quote di partecipazioni), d (cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni), ed e (cessioni di obbligazioni ed altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie), ovvero, compensi di cui all’art. 54, c. 1 Tuir, di ammontare superiore a € 5.164.569.

Gli ISA e gli Studi di Settore

Molti ricollegano questo nuovo adempimento ai (poco) compianti Studi di Settore, tuttavia la logica che sta alla base dei due adempimenti è sostanzialmente diversa. Mentre per gli Studi di Settore infatti, la ratio dell’Agenzia delle Entrate era quella di accertare se il reddito dichiarato dal contribuente fosse congruo, con i nuovi ISA si tenta di alimentare la compliance, invitando i contribuenti ad adempiere qualora il punteggio ottenuto non sia soddisfacente. Gli operatori professionali, per l’esercizio (2018) hanno chiesto l’applicazione sperimentale degli ISA.

Tra le numerose difficoltà in questo primo anno fiscale di applicazione, perlomeno le intenzioni dell’amministrazione finanziaria sembrano rinnovate.

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