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CORONAVIRUS: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

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Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

D.L. n.18 del 17/03/2020

per emergenza Coronavirus Covid-19

Prime considerazioni

Il Decreto n. 18/2020 prevede misure a sostegno della liquidità delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie attraverso il sistema bancario. Evidenziamo di seguito alcune delle disposizioni emanate.

Limiti alla revoca di affidamenti e sospensione mutui (art.56)

Alle micro, piccole e medie imprese (ma si ritiene anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi) vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni di leasing in scadenza.

Le imprese dovranno comunicare l’intenzione di accedere a tale moratoria, unendo alla comunicazione un’autocertificazione in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19“.

Specificamente:

– non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);

– sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali;

– viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare di tali misure solo le Imprese che non siano, al 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

In effetti, per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate).

Il comma 6 stabilisce che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi. La garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale.

La moratoria può essere applicata anche a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi (comportando che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi) e ai finanziamenti agevolati (previa comunicazione all’ente incentivante).

Potenziamento del Fondo di Garanzia (art.49)

La norma prevede il potenziamento delle garanzie alle imprese da parte del Fondo Centrale di Garanzia. Le principali previsioni riguardano:

– la gratuità della garanzia del Fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo stesso;

– l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito;

– l’allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento accordato per l’emergenza coronavirus;

– la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al Fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi del regolamento UE n.651/2014;

– estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;

– estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cdp e di Sace);

– facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;

– estensione dell’impiego delle risorse del Fondo.

Attuazione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (art.54)

Si tratta del “Fondo Gasparrini” che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Vengono ammessi ai benefici di tale Fondo, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto 17 marzo 2020, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che auto-certifichino il calo del proprio fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, per chiusura o restrizione propria attività a causa dell’emergenza coronavirus.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

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