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CORONAVIRUS: IL MAXI-DECRETO ECONOMICO

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Primi approfondimenti delle principali disposizioni

D.L. n.18 del 17/03/2020

per emergenza Coronavirus Covid-19

Proponiamo di seguito l’analisi di alcune tra le misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie, dei professionisti e delle imprese previste nel decreto emanato dal Governo e pubblicato nella tarda serata del 17 marzo in Gazzetta Ufficiale:

Misure a sostegno del lavoro

Tra le disposizioni urgenti emanate dal decreto legge, quelle in materia di sostegno al reddito in costanza di lavoro, a carattere di specialità, per affrontare l’emergenza COVID-19 in ambito nazionale. Per la loro portata, sotto il profilo soggettivo, ne sono beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, a seconda del proprio inquadramento contributivo e per quanto di competenza, potranno invocare alternativamente:

1- la cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19);

2 – l’assegno ordinario (art. 19);

3- la cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22).

Sono state altresì introdotte misure che permettono l’interruzione: della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria speciale di cui in argomento (art. 20); nell’ambito del FIS (Fondo Integrazione Salariale), dell’assegno di solidarietà a favore dell’assegno ordinario (art. 21).

I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all’INPS.

Per le imprese

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che presentano tale domanda sono dispensati dall’osservanza dell’obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. 148/2015) e dei termini del relativo procedimento, nonché dei termini per la presentazione della domanda per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 D. Lgs. 148/2015.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

IMPORTANTE Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

I trattamenti sono riconosciuti a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Sono esclusi dall’applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.

Per i lavoratori autonomi

Indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020.

Indennità lavoratori altri settori (artt. 29, 30, 38)

Sono previste indennità per il mese di marzo anche per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori del settore agricolo; per i lavoratori dello spettacolo.

Al momento rimangono esclusi dalle previsioni normative i professionisti iscritti agli ordini professionaliche versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate, salvo l’eventuale quota del Fondo di reddito di ultima istanza (previsto dall’art.44 del decreto) che dovrebbe essere destinata al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per dipendenti e lavoratori autonomi

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi (art. 23)

Congedo e indennità

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 D. Lgs. 151/2001 per il congedo di maternità.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Congedo

Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Bonus alternativo al congedo

A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Estensione durata permessi retribuiti L.104/1992 (art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistenza a persone con handicap (nei limiti di parentela/affinità indicati dall’art.33 comma 3 legge 104/1992: “coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”) è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Mini-proroga dei versamenti in scadenza al 16.03.2020 (art. 60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020 (per tutti i contribuenti).

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

– Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020.

Tali adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

Resta ferma la disposizione di cui all’art. 1 D.L. 9/20020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (ad esempio: trasmissione CU e oneri per dichiarazione precompilata, che scadono al 31.03.2020).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’Iva;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi ai sensi della nuova disposizione, nonché del D.M. 24.02.2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

– Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra tale data e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli art. 25 e 25-bis Dpr 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020 (art. 63)

Ai titolari di redditi di lavoro, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d’imposta lo riconoscono, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante modello F24.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi calcolato sul canone di locazione del mese di marzo 2020 (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Incentivi fiscali (detrazioni d’imposta in dichiarazione dei redditi) per erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus (art. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 L.133/1999 previste per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Ai fini dell’Irap, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Sono sospesi dall’8.03 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.03 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento dell’Agenzia delle Dogane, agli atti di espropriazione dell’agente della riscossione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012), e alle ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento dei tributi locali.

È differito al 31.05 il termine di versamento del 28.02.2020 della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi, e il termine di versamento del 31.03.2020 della rata del debito per i soggetti che si trovano nella situazione di comprovata difficoltà di cui all’art. 1, c. 190 L. 145/2018.

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