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CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS

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Il c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 73/2021), recentemente pubblicato sulla G.U. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg , all’art. 1, prevede un contributo a fondo perduto a sostegno di imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19.

1) CONTRIBUTO AUTOMATICO

Dal 16 giugno dovrebbe partire l’erogazione “in automatico” di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. “Decreto Sostegni” DL 41-2021 (Leggi l’articolo https://studiobarucca.it/blog/contributo-a-fondo-perduto-d-l-sostegni/, pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda.

2) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO AL CONTRIBUTO PUNTO 1)

In alternativa/aggiunta al contributo automatico del punto 1) è previsto altra modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
Condizioni per accedere al beneficio (le stesse previste dal contributo “sostegni” DL 41-2021):

  • ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni nel 2019;
  • ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.

NB. In questo caso, per verificare la diminuzione di fatturato che dà diritto al contributo, si prende in considerazione un periodo diverso rispetto al primo decreto sostegni: il calo di fatturato medio mensile di almeno il 30% deve verificarsi infatti nel confronto tra i periodi:
periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 / periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020.

Misura del contributo

Base di calcolo:
ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 sottratto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 Aliquota da applicare alla base di calcolo:

— Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo “sostegni”
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.

— Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo “sostegni”
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.

I soggetti, già beneficiari del primo contributo sostegni, che abbiamo ricevuto in automatico l’ulteriore contributo del punto 1), potranno ottenere l’eventuale maggior importo del contributo calcolato secondo i parametri del punto 2).
Dovranno pertanto presentare apposita domanda per la differenza a favore del contributo, con specifica procedura telematica che sarà attivata dall’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall’attivazione della stessa procedura.
Soggetti esclusi:

  • soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021;
  • enti pubblici;
  • ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a € 150.000 (come già era per il contributo sostegni).

3) CONTRIBUTO PER SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

IL Decreto prevede un contributo per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto un peggioramento del risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 non inferiore ad una percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.
Il contributo sarà determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019. Tale differenza andrà considerata al netto dei contributi a fondo perduto indicati dalla norma.
Per il riconoscimento del contributo in esame è richiesta, in particolare, la presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021.
Anche per la richiesta di questo contributo dovrà essere attivata apposita procedura telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate; l’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dall’avvio di tale procedura.
L’efficacia della presente misura di contributo, oltre ad essere in attesa del Decreto attuativo del MEF, è anche subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

CARATTERISTICA COMUNI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL DL SOSTEGNI-BIS

Non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Sanzioni

Qualora, in seguito ai controlli degli Uffici, il contributo risultasse in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate mediante atto di recupero addebiterà il contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti (dal 100 al 200 per cento dell’importo erogato e non spettante) e gli interessi del 4% annuo.
E’ inoltre applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

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